Secondo quanto indicato dal d.lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, sono previsti due diversi istituti di accesso, oltre quello documentale (accesso agli atti) istituito dalla Legge n. 241/1990.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L’accesso civico, a differenza del diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990, costituisce l’esercizio del diritto di accesso senza obbligo di motivazione ad atti che in forza di disposizioni di legge o di regolamento debbono essere obbligatoriamente pubblicati e costituisce un diritto considerato livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre mantenendo l’equilibrio con la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio, la tutela dei dati personali sensibili o giudiziari).
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda invece la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
Le richieste di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 possono essere inoltrate tramite e – mail alla seguente casella di Posta Elettronica: respanticorrligint@liguriainternational.it gestita dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott. Alessandro Pittaluga, utlizzando la presente modulistica
REGISTRO DEGLI ACCESSI
La società negli anni dal 2015 al 2021 non ha mai ricevuto richieste di accesso agli atti